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Codice Penale militare di pace/Libro terzo/Titolo II
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- Capo I - Della giurisdizione militare
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Art.
262. Unicità della giurisdizione militare.
La giurisdizione militare è unica per tutte le Forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.
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Art.
263. Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari.
Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi "dai militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato".
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Art.
264. Connessione di procedimenti.
Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.
Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragione di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
- Capo II - Effetti della connessione dei procedimenti sulla competenza dei tribunali militari
- [Art.
265. Proscioglimento di alcuno degli imputati.]
(Disposizione da ritenere non più applicabile)
- [Art.
266. Effetti della connessione sulla competenza dell'autorità giudiziaria militare e su quella dell'Alta Corte di giustizia.]
(Disposizione da ritenere non più applicabile)
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Art.
267. Giurisdizione militare italiana in territorio estero.
Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.
- [Art.
268. Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare.]
(Disposizione da ritenere non più applicabile)
