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    Codice Penale militare di pace/Libro terzo/Titolo II

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    - Capo I - Della giurisdizione militare - Art. 262. Unicità della giurisdizione militare. La giurisdizione militare è unica per tutte le Forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree. - Art. 263. Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari. Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi "dai militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato". - Art. 264. Connessione di procedimenti. Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità. Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragione di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti. Il ricorso ha effetto sospensivo. - Capo II - Effetti della connessione dei procedimenti sulla competenza dei tribunali militari - [Art. 265. Proscioglimento di alcuno degli imputati.] (Disposizione da ritenere non più applicabile) - [Art. 266. Effetti della connessione sulla competenza dell'autorità giudiziaria militare e su quella dell'Alta Corte di giustizia.] (Disposizione da ritenere non più applicabile) - Art. 267. Giurisdizione militare italiana in territorio estero. Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali. - [Art. 268. Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare.] (Disposizione da ritenere non più applicabile)

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