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Codice Penale militare di pace/Libro primo/Titolo IV
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- Capo I - Della recidiva
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Art.
57. Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari.
Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari.
- Capo II - Del concorso di persone nel reato
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Art.
58. Circostanze aggravanti.
Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore.
La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con l'inferiore, la rimozione.
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Art.
59. Circostanze attenuanti.
La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:
- per l'inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato;
- per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente.
