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    Codice civile (1865)/Libro III/Titolo XXVII

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    Scarica Da Wikisource. < Codice civile (1865) | Libro III Questo testo è completo, ma ancora da rileggere . <dc:title> Codice civile </dc:title> <dc:creator opt:role="aut">Regno d'Italia</dc:creator> <dc:date>1865</dc:date> <dc:subject>diritto</dc:subject> <dc:rights> CC BY-SA 3.0 </dc:rights> <dc:rights> GFDL </dc:rights> <dc:relation>Indice:Codice Civile del Regno d'Italia, 1865.djvu</dc:relation> <dc:identifier>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Codice_civile_(1865)/Libro_III/Titolo_XXVII&oldid=-</dc:identifier> <dc:revisiondatestamp>20260505215449</dc:revisiondatestamp> //it.wikisource.org/w/index.php?title=Codice_civile_(1865)/Libro_III/Titolo_XXVII&oldid=- 20260505215449 Codice civile&#160;-&#160; Libro III - Titolo XXVII Regno d'Italia 1865 Codice Civile del Regno d'Italia, 1865.djvu Regno d'Italia - Codice civile Libro III - Titolo XXVII Informazioni sulla fonte del testo &#x25c4; Libro III - Titolo XXVI Libro III - Titolo XXVIII &#x25ba; [p.&#160; 554 &#160; modifica ] TITOLO XXVII. dell’arresto personale. 2093. L’arresto personale non può essere ordinato che sull’istanza della parte interessata, nei casi e nelle forme determinate dalla legge. Ogni stipulazione in contrario è nulla. 2094. L’arresto personale sarà ordinato: 1. o Contro il debitore per l’adempimento di obbligazioni che derivano da violenza, da dolo o da spoglio, ancorchè il fatto non costituisca un reato; 2. o Contro colui che ha volontariamente contravvenuto a inibizioni giudiziali, per l’adempimento delle obbligazioni assunte col fatto della trasgressione; 3. o Contro colui che nell’esercizio di pubbliche funzioni, o per giudiziale incarico ha in proprio potere documenti, carte, denari od altri oggetti per il diniego dell’ordinata esibizione, consegna e restituzione dei medesimi. 2095. L’arresto personale può anche essere ordinato dall’autorità giudiziaria, valutando le circostanze del caso,&#32; [p.&#160; 555 &#160; modifica ] contro i contabili verso lo Stato, le provincie, i comuni, gli ospizi ed altri pubblici stabilimenti, come pure i loro agenti e preposti per denaro ed oggetti di cui fossero dichiarati risponsabili, ancorchè non siavi dolo. 2096. È vietato l’arresto per una somma principale minore di lire 500. 2097. È pure vietato l’arresto: 1. o Contro i minori e le donne, salve le disposizioni del codice di commercio; 2. o Contro coloro che hanno compiuto l’età di anni sessantacinque; 3. o Contro gli eredi del debitore. 2098. L’arresto personale non si può pronunziare contro il debitore a profitto: 1. o Del coniuge; 2. o Degli ascendenti e dei discendenti, dei fratelli e delle sorelle, degli affini nello stesso grado, degli zii e nipoti. 2099. L’arresto personale non può mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito. La moglie ne è esente quando il marito si è obbligato in solido con essa. 2100. L’arresto personale non può essere ordinato per l’esecuzione delle sentenze pronunziate dagli arbitri, salve le disposizioni del codice di commercio. 2101. L’arresto personale deve essere ordinato con la stessa sentenza che pronunzia la condanna.&#32; [p.&#160; 556 &#160; modifica ] 2102. La durata dell’arresto non può essere minore di tre mesi nè maggiore di due anni. L’autorità giudiziaria, nel fissarne la durata deve tener conto delle circostanze del fatto e del valore dell’obbligazione. 2103. Il debitore che ha subito l’arresto personale non può più essere arrestato o ritenuto per debiti contratti prima del suo arresto ed esigibili al tempo del suo rilascio, salvochè per tali debiti siavi luogo ad un arresto più lungo di quello che ha già sofferto, del quale però gli sarà tenuto conto nel computare la durata del nuovo arresto. 2104. Il debitore può liberarsi dall’arresto personale pagando un quarto della somma dovuta con gli accessori, e dando pel resto una cautela che sia riconosciuta sufficiente, se prima dell’arresto, dall’autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza; se dopo l’arresto dal tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi arrestato. L’autorità giudiziaria accorderà al debitore la sospensione dell’arresto per quel termine che ravviserà necessario al pagamento del residuo debito. Decorso il detto termine, è in facoltà del creditore non soddisfatto di far procedere all’arresto del debitore per la compiuta esecuzione della condanna, e rimangono ferme le cautele dategli per la sospensione dell’arresto.&#32; Estratto da " https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Codice_civile_(1865)/Libro_III/Titolo_XXVII&oldid=3797198 " Categoria : Testi SAL 75% Categorie nascoste: Sottopagine con Intestazione Pagine ns0 con versione cartacea a fronte Sottopagine con versione cartacea a fronte Pagine con IncludiIntestazione

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