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Codice civile (1865)/Libro III/Titolo XXIV
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< Codice civile (1865) | Libro III
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Codice civile -  Libro III - Titolo XXIV Regno d'Italia 1865 Codice Civile del Regno d'Italia, 1865.djvu
Regno d'Italia - Codice civile
Libro III - Titolo XXIV
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TITOLO XXIV.
della separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede.
2054. Il diritto alla separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede, di cui è cenno nell’ articolo 1032 , spetta anche a quei creditori o legatari che hanno già un’altra garantía sui beni del defunto.
2055. La separazione ha per oggetto il soddisfacimento, col patrimonio del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno domandata, preferibilmente ai creditori dell’erede.
2056. I creditori e i legatari che avessero fatta novazione accettando l’erede per debitore, non hanno diritto alla separazione.
2057. Il diritto alla separazione non può esercitarsi che nel termine perentorio di tre mesi dal giorno dell’aperta successione. 
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2058. L’accettazione dell’eredità col benefizio dell’inventario non dispensa i creditori del defunto e i legatari che intendono valersi del diritto di separazione, dall’osservare quanto è stabilito in questo titolo.
2059. Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita col farne la domanda giudiziale.
2060. Lo stesso diritto riguardo agli immobili si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno degli immobili stessi presso l’uffizio delle ipoteche del luogo in cui sono situati.
L’iscrizione si eseguisce nei modi determinati dall’ articolo 1987 , aggiungendovi il nome del defunto e quello dell’erede se è conosciuto, e la dichiarazione che viene presa a titolo di separazione dei patrimoni.
Per tale iscrizione non è necessaria l’esibizione del titolo.
2061. Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
2062. Le ipoteche iscritte sugli immobili dell’eredità a favore di creditori dell’erede, e le alienazioni anche trascritte degli immobili stessi non pregiudicano in alcun modo ai diritti dei creditori del defunto e dei legatari che ottennero la 
[p.  545   modifica ] separazione nell’anzidetto termine di tre mesi.
2063. La separazione dei patrimoni non giova che a coloro che l’hanno-domandata, e non altera fra di essi riguardo ai beni del defunto l’originaria condizione giuridica dei titoli rispettivi e i loro diritti di poziorità.
2064. L’erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, o dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto fosse sospeso da condizione o da termine, o fosse contestato.
2065. Tutte le disposizioni relative alle ipoteche sono applicabili al vincolo derivante dalla separazione dei patrimoni regolarmente inscritto sopra gli immobili dell’eredità. 
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