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Codice civile (1865)/Libro III/Titolo XXII
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< Codice civile (1865) | Libro III
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<dc:date>1865</dc:date>
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Codice civile -  Libro III - Titolo XXII Regno d'Italia 1865 Codice Civile del Regno d'Italia, 1865.djvu
Regno d'Italia - Codice civile
Libro III - Titolo XXII
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TITOLO ΧΧΙΙ.
della trascrizione.
1932. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:
1. o Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, che trasferiscono
 
[p.  500   modifica ] proprietà d’immobili, o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, ad eccezione delle rendite sopra lo Stato;
2. o Gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l’esercizio del diritto di usufrutto;
3. o Gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;
4. o Le sentenze di vendita all’incanto di proprietà d’immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio, ed eccettuate le aggiudicazioni seguite agli incanti fra condividenti;
5. o I contratti di locazione d’immobili eccedenti i nove anni;
6. o I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata;
7. o Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
8. o Le sentenze che dichiarano l’esistenza di una convenzione verbale della natura di quelle enunciate nei numeri precedenti.
1933. Si devono pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge: 
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1. o Il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili;
2. o La dichiarazione di accettazione dell’eredità col benefizio d’inventario in conformità del capoverso dell’ articolo 955 ;
3. o Le domande di rivocazione, di rescissione e di risoluzione indicate negli articoli 1080 , 1088 , 1235 , 1308 , 1511 , 1553 e 1787 .
La trascrizione delle dette domande sarà annotata in margine della trascrizione dell’atto di alienazione.
1934. Ogni sentenza colla quale si è pronunziato l’annullamento, la risoluzione, la rescissione o la rivocazione di un atto trascritto, deve essere annotata in margine della trascrizione dell’atto al quale si riferisce.
L’annotazione sarà fatta per cura del procuratore della parte che ha ottenuta la sentenza, e in mancanza di procuratore per cura della parte stessa, entro un mese dacchè la sentenza è passata in giudicato, sotto pena di una multa di lire 100 estendibile a lire 200.
1935. La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico, o di scrittura privata.
Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti, se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaio od accertate giudizialmente. 
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Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.
1936. La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private deve presentarne l’originale stesso, eccetto che questo si trovidepositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio; nel qual caso basta la presentazione di una copia autenticata dall’archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente.
1937. Il richiedente deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme colla copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni:
1. o Il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti;
2. o La natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione;
3. o Il nome dell’uffiziale pubblico che ha ricevuto l’atto od autenticate le firme, o l’indicazione dell’autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza;
4. o La natura e situazione dei beni a cui si riferisce il titolo con le indicazioni volute dall’ articolo 1979 .
Per la trascrizione della dichiarazione accennata nel numero 2 dell’ articolo 1933  
[p.  503   modifica ] basta che le note contengano le indicazioni espresse nella dichiarazione medesima.
1938. La trascrizione deve essere fatta a ciascun uffizio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni, salvo ciò che è stabilito dal capoverso dell’ articolo 955 .
1939. Il conservatore delle ipoteche custodirà negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d’ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.
Il conservatore restituirà al richiedente una delle note, nelle quali certificherà l’eseguita trascrizione colle indicazioni sopra accennate.
1940. L’omissione o l’inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate nell’ articolo 1937 non nuoce alla validità della trascrizione eccettochè induca assoluta incertezza sul trasferimento del diritto o sull’immobile che ne è l’oggetto.
1941. La trascrizione del titolo, da chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.
1942. Le sentenze e gli atti enun
[p.  504   modifica ] ciati nell’ articolo 1932 , sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull’immobile.
Parimente, sinchè non sia seguíta la trascrizione, non può avere effetto a pregiudizio dell’ipoteca concessa all’alienante dall’ articolo 1969 , alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo proprietario.
Seguíta la trascrizione, non può avere effetto contro l’acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunque l’acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.
1943. Per le donazioni la trascrizione non prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l’accettazione, nel caso che questa si contenga in atto separato.
1944. Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a trascrizione nell’interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che le hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua la trascrizione dell’atto o della sentenza.
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo 
[p.  505   modifica ] ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l’obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione però non può mai essere opposta dalle persone che avevano l’obbligo di farla e dai loro eredi.
1945. La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate nel numero 3 dell’ articolo 1933 , e delle relative annotazioni in margine alla trascrizione dell’atto di alienazione, avrà luogo quando sia debitamente acconsentita dalle parti interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Sarà poi giudizialmente ordinata, se l’attore recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è perenta l’istanza.
1946. La trascrizione può essere domandata, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto, nel regno o di sentenza pronunziata da un’autorità giudiziaria del regno.
In tal caso però il richiedente deve presentare una terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immediatamente all’uffiziale incaricato della riscossione della tassa suddetta.
1947. Le spese della trascrizione, 
[p.  506   modifica ] se non vi è patto contrario, sono a carico dell’acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda la trascrizione.
Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare quello che l’ha fatta della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato. 
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