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Codice civile (1865)/Libro III/Titolo VIII
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< Codice civile (1865) | Libro III
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Codice civile -  Libro III - Titolo VIII Regno d'Italia 1865 Codice Civile del Regno d'Italia, 1865.djvu
Regno d'Italia - Codice civile
Libro III - Titolo VIII
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TITOLO VIII.
dell’enfiteusi.
1556. L’enfiteusi è un contratto col quale si concede, in perpetuo, o a tempo, un fondo coll’obbligo di migliorarlo e di pagare un’annua determinata prestazione in denaro o in derrate.
1557. L’enfiteusi è regolata dalle convenzioni delle parti, in quanto non siano contrarie alla disposizioni degli articoli 1562 , 1563 e 1564 In mancanza di convenzioni speciali si osservano le regole seguenti.
1558. Le imposte prediali e tutti gli altri pesi che gravano il fondo sono a carico dell’enfiteuta.
1559. Non può l’enfiteuta pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità o perdita di frutti.
1560. Se il fondo enfiteutico perisce interamente, l’enfiteuta è liberato dal peso dell’annua prestazione.
Se il fondo non è distrutto che in parte, non può l’enfiteuta pretendere alcuna diminuzione di canone, ove la rendita della parte che resta sia sufficiente per pagarlo interamente. In questo caso però, e semprechè ne sia perita una parte notabile, l’enfiteuta può rinunziare al suo diritto, retrocedendo il fondo al concedente. 
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1561. L’enfiteuta fa suoi tutti i prodotti del fondo e delle accessioni.
Ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario quanto al tesoro ed alle miniere che si scoprono nel fondo enfiteutico.
1562. L’enfiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.
Per la trasmissione del fondo enfiteutico, in qualunque modo avvenga, non è dovuta alcuna prestazione al concedente.
La subenfiteusi non è ammessa.
1563. Ogni ventinove anni il concedente può chiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico.
Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione; le spese di essa sono a carico del possessore del fondo.
1564. L’enfiteuta può sempre redimere il fondo enfiteutico mediante il pagamento di un capitale in denaro corrispondente all’annuo canone sulla base dell’interesse legale, od al valore dello stesso canone, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni.
Le parti possono tuttavia convenire il pagamento di un capitale inferiore a quello sopra accennato. Ove si tratti di enfiteusi concessa a tempo determinato e non eccedente i trent’anni, possono anche con
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1565. Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico, qualora l’enfiteuta non preferisca di redimerlo a norma dell’articolo precedente:
1. o Se dopo una legittima interpellazione l’enfiteuta non ha pagato il canone per due anni consecutivi;
2. o Se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie l’obbligazione di migliorarlo.
I creditori dell’enfiteuta possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, valendosi anche all’uopo del diritto di affrancazione spettante all’enfiteuta, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzioni per l’avvenire.
1566. Nel caso di devoluzione l’enfiteuta ha diritto al compenso pei miglioramenti da esso fatti al fondo enfiteutico.
Tale compenso è dovuto sino alla concorrenza della minor somma che risulta tra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio del fondo, se la devoluzione è avvenuta per colpa dell’enfiteuta.
Ove la devoluzione avvenga per la scadenza del termine fissato all’enfiteusi, il compenso è dovuto in ragione del valore dei miglioramenti al tempo del rilascio.
1567. Nel caso di devoluzione le ipoteche acquistate contro l’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto pei miglioramenti. 
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Nel caso di affrancazione le ipoteche acquistate contro il concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione. 
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