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Codice civile (1865)/Libro III/Titolo IV
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< Codice civile (1865) | Libro III
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Codice civile -  Libro III - Titolo IV Regno d'Italia 1865 Codice Civile del Regno d'Italia, 1865.djvu
Regno d'Italia - Codice civile
Libro III - Titolo IV
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TITOLO IV.
delle obbligazioni e dei contratti in genere.
CAPO I.
Delle cause delle obbligazioni.
1097. Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi-contratto, da delitto o quasi-delitto.
SEZIONE Ι.
Dei contratti.
§I.
Disposizioni preliminari.
1098. Il contratto è l’accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico. 
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1099. Il contratto è bilaterale quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.
1100. Il contratto è unilaterale quando una o più persone s’obbligano verso una o più persone, senza che queste ultime incontrino alcuna obbligazione.
1101. È a titolo oneroso quel contratto nel quale ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio: a titolo gratuito o di beneficenza quello in cui uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all’altro senza equivalente.
1102. È contratto di sorte o aleatorio, quando per ambidue i contraenti o per l’uno di essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto.
Tali sono il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa e il contratto vitalizio.
1103. I contratti, abbiano o non abbiano una particolare denominazione propria, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l’oggetto di questo titolo.
Le regole particolari a certi contratti civili sono stabilite nei titoli relativi a ciascuno di essi, e quelle proprie delle contrattazioni commerciali nel codice di commercio. 
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§ II.
Dei requisiti essenziali per la validità dei contratti.
1104. I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono:
La capacità di contrattare; Il consenso valido dei contraenti; Un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione; Una causa lecita per obbligarsi.
1.
Della capacità delle parti contraenti.
1105. Qualunque persona può contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge.
1106. Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge:
I minori,
Gl’interdetti,
Gl’inabilitati,
Le donne maritate,
E generalmente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti.
1107. La persona capace di obbligarsi non può opporre l’incapacità del minore, dell’interdetto, dell’inabilitato 0 della donna maritata, con cui essa ha contrattato. 
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L’incapacità però derivante da interdizione per causa di pene si può opporre da chiunque vi ha interesse.
2.
Del consenso.
1108. Il consenso non è valido, se fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.
1109. L’errore di diritto produce la nullità del contratto solo quando ne è la causa unica o principale.
1110. L’errore di fatto non produce la nullità del contratto, se non quando cade sopra la sostanza della cosa che ne forma l’oggetto.
Non produce la nullità quando cade soltanto sulla persona colla quale si è contrattato, eccetto che la considerazione della persona colla quale s’intende contrattare sia la causa principale della convenzione.
1111. La violenza usata contro colui che ha contratta l’obbligazione è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella a vantaggio della quale si è fatta la convenzione.
1112. Il consenso si reputa estorto colla violenza quando questa è di tal natura da far impressione sopra una persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore di esporre sè o le sue sostanze ad un male notabile. Si ha riguardo in que
[p.  302   modifica ] sta materia all’età, al sesso ed alla condizione delle persone.
1113. La violenza è causa di nullità del contratto anche quando il male minacciato sia diretto a colpire la persona o i beni del coniuge, di un discendente o di un ascendente del contraente. Trattandosi di altre persone, spetta al giudice di pronunziare sulla nullità secondo le circostanze.
1114. Il solo timore riverenziale, senza che sia intervenuta violenza, non basta per annullare il contratto.
1115. Il dolo è causa di nullità del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali, che l’altro senza di essi non avrebbe contrattato.
3.
Dell’oggetto dei contratti.
1116. Le sole cose che sono in commercio possono formare oggetto di contratto.
1117. La cosa che forma l’oggetto del contratto debb’essere determinata almeno nella sua specie.
La quantità della cosa può essere inoerta, purchè si possa determinare.
1118. Le cose future possono formare oggetto di contratto.
Non si può rinunziare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna 
[p.  303   modifica ] stipulazione intorno alla medesima, sia con quello della cui eredità si tratta, sia con terzi, quantunque intervenisse il consenso di esso.
4.
Della causa dei contratti.
1119. L’obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun effetto.
1120. Il contratto è valido, quantunque non ne sia espressa la causa.
1121. La causa si presume sino a che non si prova il contrario.
1122. La causa è illecita quando è contraria alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico.
§ III.
Degli effetti dei contratti.
1123. I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti.
Non possono essere rivocati che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge.
1124. I contratti debbono essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l’equità, l’uso o la legge ne derivano. 
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1125. Nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell’acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione.
1126. Se la cosa, che taluno si è obbligato con successive convenzioni di dare o consegnare a due persone, è un mobile per natura o un titolo al portatore, quella fra esse a cui fu dato il possesso sarà preferita all’altra, sebbene il suo titolo fosse posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede.
1127. Si presume che ciascuno abbia contrattato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto.
1128. Nessuno può stipulare in suo proprio nome, fuorchè per sè medesimo.
Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per sè stesso, o di una donazione che fa ad altri.
Chi ha fatta questa stipulazione, non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne profittare.
1129. Può taluno obbligarsi verso un altro, promettendo il fatto di una terza persona. Tale promessa dà soltanto diritto 
[p.  305   modifica ] ad indennità verso colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica del terzo, se questi ricusa di adempiere l’obbligazione.
1130. I contratti non hanno effetto che fra le parti contraenti; essi non pregiudicano nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi stabiliti dalla legge.
§ IV.
Dell’interpretazione dei contratti.
1131. Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè stare al senso letterale delle parole.
1132. Quando una clausola ammette due sensi, si deve intendere nel senso per cui può la medesima avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cui non ne potrebbe avere alcuno.
1133. Le parole che possono avere due sensi, debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.
1134. Il patto ambiguo s’interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto.
1135. Nei contrattisi debbono avere per apposte le clausole che sono d’uso, ancorchè non vi sieno espresse.
1136. Le clausole dei contratti s’interpretano le une per mezzo delle altre, 
[p.  306   modifica ] attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall’atto intero.
1137. Nel dubbio il contratto s’interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratto l’obbligazione.
1138. Per quanto siano generali le espressioni di un contratto, esso non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare.
1139. Quando in un contratto si è espresso un caso affine di spiegare un patto, non si presume che siansi voluti escludere i casi non espressi, ai quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto.
SEZIONE II.
Dei quasi-contratti.
1140. Il quasi-contratto è un fatto volontario e lecito, dal quale risulta una obbligazione verso un terzo o un’obbligazione reciproca tra le parti.
1141. Quegli che volontariamente si assume un affare altrui, contrae l’obbligazione di continuare la gestione cominciata e di condurla a termine, sino a che l’interessato non sia in grado di provvedervi da sè stesso, e deve altresì soggiacere a tutte le conseguenze del medesimo affare ed a tutte le obbligazioni, che ri
[p.  307   modifica ] sulterebbero da un mandato avuto dall’interessato.
1142. È pur tenuto a continuare la gestione, ancorchè l’interessato muoia prima che l’affare sia terminato, sino a che l’erede possa assumerne la direzione.
1143. E parimente tenuto ad usare nella sua amministrazione tutte le cure di unbuon padre di famiglia. L’autorità giudiziaria può tuttavia moderare la valutazione dei danni, che fossero derivati da colpa o negligenza dell’amministratore, secondo le circostanze che lo hanno indotto ad assumere l’affare.
1144. Se l’affare fu bene amministrato, l’interessato deve adempire le obbligazioni contratte in nome suo dall’amministratore, tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunto, e rimborsarlo delle spese necessarie ed utili, cogli interessi dal giorno in cui furono fatte.
1145. Chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto.
1146. Chi per errore si credeva debitore, quando abbia pagato il debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore.
Cessa però tale diritto, se il creditore in conseguenza del pagamento si è privato in buona fede del titolo e delle cautele relative al credito; nel qual caso è 
[p.  308   modifica ] salvo a colui che ha pagato, il regresso contro il vero debitore.
1147. Quegli che ha ricevuto il pagamento, se era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gli interessi o i frutti dal giorno del pagamento.
1148. Quegli che indebitamente ha ricevuta una cosa, deve restituirla in natura, se sussiste: qualora la cosa più non sussista o sia deteriorata, quegli che l’ha ricevuta in mala fede, deve restituirne il valore, ancorchè la cosa sia perita ovvero sia deteriorata per solo caso fortuito; ed avendola ricevuta in buona fede, non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrenza di ciò che è stato rivolto in suo profitto.
1149. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita od a cedere l’azione per conseguirlo.
1150. Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche il possessore di mala fede delle spese fatte per la conservazione della cosa, e delle utili a norma dell’ articolo 705 .
SEZIONE III.
Dei delitti è déi quasi-delitti.
1151. Qualunque fatto dell’uomo 
[p.  309   modifica ] che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.
1152. Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza.
1153. Ciascuno parimente è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia:
Il padre, e in sua mancanza la madre, sono obbligati pei danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;
I tutori dei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi;
I padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati;
I precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
La detta risponsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano di non avere potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere risponsabili.
1154. Il proprietario di un animale o chi se ne serve, pel tempo in cui se 
[p.  310   modifica ] ne serve, è obbligato pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggito.
1155. Il proprietario di un edifizio è obbligato pe’danni cagionati dalla rovina di esso quando sia avvenuta per mancanza di riparazione o per un vizio nella costruzione.
1156. Se il delitto o quasi-delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato.
CAPO II.
Delle diverse specie di obbligazioni.
SEZIONE I.
Delle obbligazioni condizionali.
1157. È condizionale l’obbligazione, la cui sussistenza o risoluzione dipende da un avvenimento futuro ed incerto.
1158. È sospensiva la condizione che fa dipendere l’obbligazione da un avvenimento futuro ed incerto.
La condizione risolutiva è quella che, verificandosi, rimette le cose nello stato in cui erano, come se l’obbligazione non avesse mai avuto luogo.
1159. Casuale è la condizione che dipende da un evento fortuito, il quale non 
[p.  311   modifica ] è in potere nè del creditore nè del debitore; potestativa quella il cui adempimento dipende dalla volontà di uno dei contraenti; mista quella che dipende ad un tempo dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo, o dal caso.
1160. Qualunque condizione contraria al buon costume od alla legge, o che impone di fare una cosa impossibile, è nulla e rende nulla l’obbligazione da essa dipendente.
1161. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l’obbligazione contratta sotto la medesima.
1162. È nulla l’obbligazione contratta sotto una condizione, che la fa dipendere dalla mera volontà di colui che si è obbligato.
1163. Quando l’obbligazione è contratta sotto condizione sospensiva, e, prima che questa si verifichi, la cosa che ne forma l’oggetto, perisce o deteriora, si osservano le seguenti regole:
Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore, l’obbligazione si ha come non contratta;
Se la cosa è interamente perita per colpa del debitore, questi è tenuto al risarcimento dei danni verso il creditore;
Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore deve riceverla nello stato in cui si trova, senza diminuzione del prezzo; 
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Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l’obbligazione o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, oltre il risarcimento dei danni.
1164. La condizione risolutiva non sospende l’esecuzione dell’obbligazione: essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, ove accada l’avvenimento preveduto nella condizione.
1165. La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.
In questo caso il contratto non è sciolto di diritto. La parte, verso cui non fu eseguita l’obbligazione, ha la scelta o di costringere l’altra all’adempimento del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambidue i casi.
La risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circostanze.
1166. Qualunque condizione debb’essere adempita nel modo verisimilmente voluto ed inteso dalle parti.
1167. Quando un’obbligazione è (contratta sotto la condizione che un avvenimento segua in un tempo determinato, una tale condizione si reputa mancata, se il tempo sia spirato senza che l’avve
[p.  313   modifica ] nimento sia seguito. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita, e non si ha per mancata, se non quando sia certo che l’avvenimento non seguirà.
1168. Quando un’obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non segua in un dato tempo, la condizione s’intende verificata, allorchè questo tempo è spirato senza che sia seguito l’avvenimento: essa è verificata egualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per seguire l’avvenimento; e se non vi è tempo determinato, essa è verificata solo quando sia certo che l’avvenimento non sarà più per seguire.
1169. La condizione si ha per adempita quando lo stesso debitore obbligato sotto condizione ne abbia impedito l’adempimento.
1170. La condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l’obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.
1171. Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti. 
[p.  314   modifica ]
SEZIONE II.
Delle obbligazioni a tempo determinato.
1172. Il termine apposto alle ob/ 1bligazioni differisce dalla condizione in questo, che non sospende l’obbligazione, ma ne ritarda soltanto l’esecuzione.
1173. Quando non sia apposto termine, l’obbligazione deve subito eseguirsi, semprechè la qualità dell’obbligazione, o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per 1la sua esecuzione non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall’autorità giudiziaria.
Spetta egualmente all’autorità giudiziaria di stabilire per l’adempimento dell’obbligazione un termine conveniente, se questo sia stato rimesso alla volontà del debitore.
1174. Ciò che si deve a tempo determinato non si può esigere prima della scadenza del termine; ma non si può ripetere ciò che si è pagato anticipatamente, ancorchè il debitore ignorasse il termine.
1175. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, se non risulta dalla stipulazione o dalle circostanze, che si è stipulato egualmente in favore del creditore.
1176. Il debitore non può più reclamare il benefizio del termine, se è di
[p.  315   modifica ] venuto non solvente, o se per fatto proprio ha diminuito le cautele date al creditore, ovvero non gli ha dato le cautele promesse.
SEZIONE III.
Delle obbligazioni alternative.
1177. Chi ha contratta un’obbligazione alternativa si libera prestando una delle cose disgiuntamente comprese nell’obbligazione; ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra cosa.
1178. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente concessa al creditore.
1179. L’obbligazione è semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva formare oggetto dell’obbligazione.
1180. L’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due cose promesse perisce, o non può più essere consegnata, quantunque ciò accada per colpa del debitore.
Il prezzo della cosa non può essere offerto in luogo della medesima.
Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che perì l’ultima.
1181. Quando, nei casi espressi nel 
[p.  316   modifica ] precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore.
Se una soltanto delle cose è perita ma senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta; ove il debitore sia in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta o il prezzo della cosa perita; Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa relativamente ad ambedue o anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell’una o dell’altra a sua scelta.
1182. Se le due cose sono perite senza colpa del debitore e prima che egli fosse in mora, l’obbligazione è estinta in conformità dell’ articolo 1298 .
1183. Le regole stabilite in questa sezione si applicano ai casi nei quali più di due cose sono comprese nell’obbligazione alternativa.
SEZIONE IV.
Delle obbligazioni in solido.
§ I.
Dell’obbligazione in solido riguardo ai creditori.
1184. L’obbligazione è in solido verso più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di loro il diritto di chiedere il pagamento dell’intero credito, e il pagamento fatto ad uno 
[p.  317   modifica ] di essi libera il debitore, ancorchè il benefizio dell’obbligazione si possa dividere fra i diversi creditori.
1185. Il debitore ha la scelta di pagare o all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.
Ciò non di meno la rimessione fatta da un solo dei creditori non libera il debitore se non per la porzione di questo creditore.
§ II.
Dell’obbligazione in solido fra i debitori.
1186. L’obbligazione è in solido per parte dei debitori, quando sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascuno possa essere costretto al pagamento per la totalità, e il pagamento eseguito da uno solo liberi gli altri verso il creditore.
1187. L’obbligazione può essere in solido, ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall’altro al pagamento della medesima cosa; come quando l’obbligazione dell’uno è condizionale e semplice quella dell’altro, ovvero se uno ha un termine a pagare che non è concesso all’altro.
1188. L’obbligazione in solido nonsi presume, ma debb’essere stipulata espressamente. 
[p.  318   modifica ]
Questa regola non cessa, fuorchè nei casi nei quali l’obbligazione in solido ha luogo di diritto in forza della legge.
1189. Il creditore può rivolgersi contro uno fra i debitori a sua scelta, senza che il debitore possa opporgli il benefizio della divisione.
1190. Le istanze giudiziali promosse contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri debitori.
1191. Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori in solido, gli altri condebitori non restano liberati dall’obbligo di pagarne il prezzo, ma non sono tenuti al risarcimento dei danni.
Il creditore può ripetere tale risarcimento soltanto dai debitori, per colpadei quali la cosa è perita, o che erano in mora.
1192. La domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori in solido fa decorrere gli interessi riguardo a tutti.
1193. Il debitore in solido convenuto dal creditore può opporre tutte le eccezioni che gli sono personali, e quelle pure che sono comuni a tutti gli altri condebitori.
Non può opporre le eccezioni, che sono personali soltanto ad alcuno degli altri condebitori. 
[p.  319   modifica ]
1194. Quando uno dei debitori diventa erede del creditore, o quando il creditore diventa erede di uno dei debitori, il credito in solido non si estingue che per la porzione di quel debitore.
1195. Il creditore che acconsente alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori conserva la sua azione in solido contro gli altri per l’intero credito.
1196. Il creditore che riceve separatamente la parte di unodei debitori senza riservarsi nella quitanza l’obbligazione in solido o i suoi diritti in generale, non rinunzia all’obbligazione in solido se non riguardo a questo debitore.
Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall’obbligazione in solido quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla sua parte, se la quitanza non dichiara che la riceve per la sua parte.
Lo stesso ha luogo perla semplice domanda fatta contro uno dei condebitori per la sua parte, se questi non vi ha aderito, o se non è stata pronunziata una sentenza di condanna,
1197. Il creditore che riceve separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la sua porzione dei frutti maturati o degli interessi del debito, rinunzia all’azione in solido pei frutti od interessi scaduti, ma non per quelli che hanno da scadere nè pel capitale, eccetto 
[p.  320   modifica ] che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni consecutivi.
1198. L’obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di diritto fra i debitori: questi non sono fra loro obbligati, se non ciascuno per la sua parte.
1199. Il condebitore in solido che ha pagato l’intero debito non può ripetere dagli altri condebitori che la porzione di ciascuno di essi.
Se uno di questi fosse non solvente, la perdita cagionata dalla sua non solvenza si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi, e sopra quello che ha fatto il pagamento.
1200. Nel caso in cui il creditore ha rinunziato all’azione in solido verso alcuni dei debitori, se uno o più degli altri condebitori diventano non solventi, la por(zione di questi è per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati "precedentemente liberati dall’obbligazione in solido per parte del creditore.
1201. Se l’affare per cui fu contratto il debito in solido non riguarda che uno degli obbligati in solido, questi è tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali relativamente ad esso non sono riputati che come suoi fideiussori. 
[p.  321   modifica ]
SEZIONE V.
Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili.
1202. È indivisibile l’obbligazione che ha per oggetto una cosa o un fatto non capace di divisione, ed eziandio quella che ha per oggetto una cosa o un fatto, il quale è bensì di sua natura divisibile ma cessa di essere tale, avuto riguardo al modo in cui lo considerarono le parti contraenti.
Ogni altra obbligazione è divisibile.
1203. L’obbligazione stipulata in solido non acquista il carattere d’indivisibilità.
§ I.
Dell’obbligazione divisibile.
1204. L’obbligazione che è capace di divisione deve eseguirsi fra il creditore ed il debitore come se fosse indivisibile.
La divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali nor possono domandare il credito, nè sono tenuti a pagare il debito che per le porzioni loro spettanti, o per quelle per cui sono ob bligati come rappresentanti il creditore o il debitore.
1205. La divisibilità fra gli eredi del debitore non è ammessa: 
[p.  322   modifica ]
1. o Quando sia dovuto un corpo determinato;
2. o Quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell’adempimento dell’obbligazione;
3. o Quando risulti o dalla natura dell’obbligazione, o dalla cosa che ne forma l’oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.
Nei primi due casi l’erede che possiede la cosa dovuta o che è solo incaricato del debito, e nel terzo caso ciascun erede, può essere convenuto per l’intero; salvo il regresso contro i coeredi.
§ II.
Dell’obbligazione indivisibile.
1206. Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono obbligati ciascuno per la totalità, ancorchè l’obbligazione non sia stata contratta in solido.
Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di colui che ha contratto una simile obbligazione.
1207. Ciascun erede del creditore può esigere l’intera esecuzione dell’obbligazione indivisibile, coll’obbligo di dar cauzione idonea per l’indennità degli altri 
[p.  323   modifica ] coeredi, ma non può egli solo rimettere il debito intero nè ricevere il valore invece della cosa.
Se uno solo fra gli eredi ha rimesso il debito o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può domandare la cosa indivisibile, se non addebitandosi la porzione del coerede che ha fatto la rimessione o ricevuto il valore.
1208. L’erede del debitore, convenuto per la totalità dell’obbligazione può domandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall’erede convenuto, il quale in tal caso può essere egli solo condannato, salvo il regresso contro i coeredi.
SEZIONE VI.
Delle obbligazioni con clausole penali.
1209. La clausola penale è quella con cui una persona, per assicurare l’adempimento di un’obbligazione, si obbliga aqualche cosa nel caso che non l’adempia o ne ritardi l’esecuzione.
1210. La nullità dell’obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.
La nullità della clausola penale non produce quella dell’obbligazione principale.
1211. Il creditore può domandare 
[p.  324   modifica ] al debitore che è in mora l’esecuzione dell’obbligazione principale, invece della pena stipulata.
1212. La clausola penale è la compensazione dei danni che soffre il creditore per l’inadempimento dell’obbligazione principale.
Il creditore non può domandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l’abbia stipulata pel semplice ritardo.
1213. Se l’obbligazione principale contiene un termine nel quale deve eseguirsi, la pena s’incorre quando il termine viene a scadere; se l’obbligazione non contiene un termine, la pena non s’incorre dal debitore se non quando è costituito in mora.
1214. La pena può essere diminuita dal giudice, allorchè l’obbligazione principale è stata eseguita in parte.
1215. Quando l’obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s’incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi o per intero contro il contravventore, ovvero contro ciascun coerede per la sua parte, e coll’azione ipotecaria pel tutto, salvo il regresso contro colui pel fatto del quale si è incorsa la pena.
1216. Quando l’obbligazione principale contratta con clausola penaleè di 
[p.  325   modifica ] visibile, non s’incorre la pena che da quello degli eredi del debitore che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente dell’obbligazione principale per cui era tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l’hanno eseguita.
Ciò non ha luogo allorchè, essendo stata apposta la clausola penale al fine che non si potesse fare il pagamento in parte, un coerede ha impedito che l’obbligazione venisse per intero adempita. In questo caso può esigersi da esso la pena intera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso.
1217. Quando non risulta una diversa volontà dei contraenti, ciò che si dà anticipatamente nella conclusione del contratto, si considera come una cautela per il risarcimento dei danni in caso d’inadempimento della convenzione: e si dice caparra.
La parte che non è in colpa, se non preferisce di ottenere l’adempimento della convenzione, può tenersi la caparra ricevuta o domandare il doppio di quella che ha data.
CAPO III.
Degli effetti delle obbligazioni.
1218. Chi ha contratto un’obbligazione, è tenuto ad adempierla esattamente e in mancanza al risarcimento dei danni. 
[p.  326   modifica ]
1219. L’obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e di conservarla fino alla consegna.
Se il debitore è in mora a farne la consegna, la cosa rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque prima della mora si trovasse a rischio e pericolo del creditore.
1220. Non essendo adempita l’obbligazione di fare, il creditore può essere autorizzato a farla adempire egli stesso a spese del debitore.
1221. Se l’obbligazione consiste nel non fare, il debitore che vi contravviene, è tenuto ai danni pel solo fatto della contravvenzione.
1222. Il creditore può domandare che sia distrutto ciò che si è fatto in contravvenzione all’obbligazione di non fare e può essere autorizzato a distruggerlo a spese del debitore, salvo il risarcimento de’ danni.
1223. Se l’obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione.
Se il termine scade dopo la morte del debitore, l’erede non è costituito in mora se non mediante una intimazione od altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni dalla intimazione.
Se nella convenzione non è stabilito alcun termine, il debitore non è costituito 
[p.  327   modifica ] in mora che mediante un’intimazione od altro atto equivalente.
1224. La diligenza che si deve impiegarenell’adempimento dell’obbligazione, abbia questa per oggetto l’utilità di una delle parti o d’ambedue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito accennato nell’ articolo 1843 .
Questa regola per altro si deve applicare con maggiore o minor rigore, secondo le norme contenute per certi casi in questo codice.
1225. Il debitore sarà condannato al risarcimento dei danni, tanto per l’inadempimento dell’obbligazione quanto pel ritardo dell’esecuzione, ove non provi che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da una causa estranea a lui non imputabile, ancorchè non sia per sua parte intervenuta mala fede.
1226. Il debitore non è tenuto a verun risarcimento di danni, quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, od ha fatto ciò che gli era vietato.
1227. I danni sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso stabilite.
1228. Il debitore non è tenuto se non ai danni che sono stati preveduti, o 
[p.  328   modifica ] che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l’inadempimento dell’obbligazione non derivi da suo dolo.
1229. Quantunque l’inadempimento dell’obbligazione derivi da dolo deldebitore, i danni relativi alla perdita sofferta dal creditore ed al guadagno di cui fu il medesimo privato, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’obbligazione.
1230. Quando la convenzione stabilisce, che colui il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titolo di danni, non si può attribuire all’altra parte una somma maggiore o minore.
Lo stesso ha luogo, se l’accertamento dei danni è fatto sotto forma di clausola penale, o mediante caparra data al tempo del conchiuso contratto.
1231. In mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, i danni derivanti dal ritardo nell’eseguirle consistono sempre nel pagamento degl’interessi legali, salve le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società.
Questi danni sono dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita.
1232. Gl’interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa le
[p.  329   modifica ] gale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi.
Nelle materie commerciali l’interesse degl’interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.
L’interesse convenzionale o legale di interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi d’interessi dovuti per una annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio ed altri simili istituti quanto fosse altrimenti stabilito dai rispettivi loro regolamenti.
1233. Le rendite scadute, come i fitti, le pigioni ed i frutti maturati delle rendite perpetue o vitalizie, producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o della convenzione.
La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti e per gli interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.
1234. I creditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore.
1235. Possono pure i creditori impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni. 
[p.  330   modifica ]
Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare dal canto di ambidue i contraenti. Per gli atti a titolo gratuito, basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore.
In ogni caso però la rivocazione dell’atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rivocazione.
CAPO IV.
Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni.
1236. Le obbligazioni si estinguono:
Col pagamento,
Colla novazione,
Colla rimessione del debito,
Colla compensazione,
Colla confusione,
Colla perdita della cosa dovuta,
Coll’annullamento e colla rescissione,
Per effetto della condizione risolutiva,
Colla prescrizione.
SEZIONE I.
Del pagamento.
§ I.
Del pagamento in genere.
1237. Ogni pagamento presuppone 
[p.  331   modifica ] un debito; ciò che è pagato senza essere dovuto è ripetibile.
La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.
1238. Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi ha interesse, come da un coobbligato o da un fideiussore.
Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi ha interesse, purchè questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, e ove agisca in nome proprio, non venga a sottentrare nei diritti del creditore.
1239. L’obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che sia adempita dal debitore medesimo.
1240. Il pagamento che ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore, non è valido, se non è fatto da colui che sia proprietario della cosa e capace di alienarla.
Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di denaro o di cosa che si consuma coll’uso, dal creditore che l’ha consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era proprietario o non aveva la capacità di alienarla.
1241. Il pagamento dev’essere fatto 
[p.  332   modifica ] al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, dall’autorità giudiziaria o dalla legge.
È valido il pagamento fatto acolui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi o ne abbia approfittato.
1242. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l’evizione.
1243. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi era incapace di riceverlo, salvo che il debitore provi che la cosa pagata fu rivolta in vantaggio del creditore.
1244. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, non ostante sequestro o atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge, non è valido riguardo ai creditori sequestranti od opponenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso soltanto il suo regresso contro il creditore.
1245. Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse uguale od anche maggiore.
1246. Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile. 
[p.  333   modifica ]
1247. Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato rimettendola nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano da fatto o colpa di lui o delle persone di cui deve rispon dere, ed egli non fosse in mora prima dei seguiti deterioramenti.
1248. Se il debito è di una cosa determinata soltanto nella sua specie, il debitore per essere liberato non è tenuto a darla della migliore qualità, ma non può darla neppure della peggiore.
1249. Il pagamento deve farsi nel luogo, fissato dal contratto. Non essendo fissato il luogo e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l’oggetto.
Fuori di questi due casi, il pagamento si deve fare al domicilio del debitore, salvo ciò che è stabilito dall’ articolo 1508 .
1250. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.
§ II.
Del pagamento con surrogazione.
1251. La surrogazione nei diritti del creditore a favore di un terzo che paga, è convenzionale o legale.
1252. La surrogazione è convenzionale: 
[p.  334   modifica ]
1. o Quando il creditore ricevendo il pagamento da una terza persona, la surroga nei diritti, nelle azioni, ne’ privilegi o nelle ipoteche che essa ha contro il debitore: questa surrogazione debb’essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento;
2. o Quando il debitore prende a prestito una somma, affine di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d’uopo che l’atto di prestito e la quitanza abbiano data certa; che nell’atto di prestito si dichiari che la somma fu presa a prestito per fare il pagamento, e nella quitanza si dichiari che il pagamento è stato fatto coi denari somministrati a tal effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore.
1253. La surrogazione ha luogo di diritto:
1. o A vantaggio di colui che, essendo egli stesso creditore, ancorchè chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi o delle sue ipoteche;
2. o A vantaggio di colui che, avendo acquistato un immobile, fino alla concorrenza del prezzo del suo acquisto, paga uno o più creditori, a favore dei quali il fondo è ipotecato;
3. o A vantaggio di colui che, essendo 
[p.  335   modifica ] obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4. o A vantaggio dell’erede con benefizio d’inventario che ha pagato coi propri denari i debiti ereditari.
1254. La surrogazione stabilita negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori.
Il creditore che fu solo in parte soddisfatto, e colui che gli fece il pagamento in parte, concorrono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ai medesimi dovuto.
§ III
Dell’imputazione dei pagamenti.
1255. Chi ha più debiti della stessa specie, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.
1256. Chi ha un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputare al capitale ciò che paga, in preferenza dei frutti e degli interessi: il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi, se non è integrale, s’imputa prima agli interessi.
1257. Chi ha più debiti verso una stessa persona, se accetta una quitanza per cui il creditore imputi specificamente 
[p.  336   modifica ] la somma ricevuta ad uno di essi, non può più chiedere l’imputazione ad un debito differente, quando non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.
1258. Quando la quitanza non esprime alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato al debito che a quel tempo il debitore aveva maggior interesse di estinguere tra quelli che erano parimente scaduti; in caso diverso al debito scaduto, quantunque meno gravoso di quelli non peranco scaduti.
Se i debiti sono di egual natura, l’imputazione si fa al più antico e proporzionalmente in parità di cose.
§ IV.
Dell’offerta di pagamento e del deposito.
1259. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può ottenere la sua liberazione mediante l’offerta reale ed il susseguente deposito della cosa dovuta.
Dal giorno del deposito legalmente eseguito cessano gli interessi, e la cosa depositata rimane a rischio e pericolo del creditore.
1260. Affinchè l’offerta reale sia valida, è necessario:
1. o Che sia fatta al creditore capace di 
[p.  337   modifica ] esigere od a chi ha facoltà di ricevere pel medesimo;
2. o Che sia fatta da persona capace di pagare;
3. o Che comprenda l’intera somma od altra cosa dovuta, i frutti e gli interessi pur dovuti, le spese liquide ed una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplemento;
4. o Che il termine sia scaduto, se fu stipulato a favore del creditore;
5. o Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;
6. o Che l’offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento; e quando non vi sia convenzione speciale riguardo al luogo del pagamento, che sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio ō a quello scelto per l’esecuzione del contratto;
7. o Che l’offerta sia fatta per mezzo di un notaio o d’altro uffiziale pubblico autorizzato a tal sorta di atti.
1261. Per la validità del deposito non è necessario che venga autorizzato dal giudice, ma basta:
1. o Che sia stato preceduto da una intimazione fatta al creditore, nella quale s’indichi il giorno, l’ora e il luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;
2. o Che il debitore siasi privato del possesso della cosa offerta, consegnandola, insieme cogli interessi decorsi sino al 
[p.  338   modifica ] giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere tali depositi;
3. o Che siasi steso dall’uffiziale pubblico un processo verbale indicante la specie delle cose offerte, il rifiuto di accettarle per parte del creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;
4. o Che quando il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale del deposito, colla intimazione di ritirare la cosa depositata.
1262. Le spese dell’offerta reale e del deposito, se questi atti sono validi, sono a carico del creditore.
1263. Finchè il deposito non è stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o i suoi fideiussori non restano liberati.
1264. Allorchè il debitore ha ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarato buona e valida la sua offerta ed il deposito, non può più, nemmeno col consenso del creditore, ritirare il deposito in pregiudizio dei suoi condebitori o fideiussori.
1265. Il creditore, il quale ha acconsentito che il debitore ritiri il deposito, dopo che questo fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più valersi, pel pagamento del suo credito, dei privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse. 
[p.  339   modifica ]
1266. Se la cosa dovuta è un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore deve con atto d’intimazione fare ingiungere al creditore di seguirne il trasporto. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, il debitore può ottenere dal giudice la permissione di depositarla in altro luogo.
SEZIONE II.
Della novazione.
1267. La novazione ha luogo in tre maniere:
1. o Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all’antico che rimane estinto;
2. o Quando un nuovo debitore è sostituito all’antico, il quale viene liberato dal creditore;
3. o Quando in forza di una nuova obbligazione un nuovo creditore viene sostituito all’antico, verso cui il debitore rimane liberato.
1268. La novazione non può validamente effettuarsi se non tra persone capaci di contrattare.
1269. La novazione non si presume, ma bisogna che dall’atto chiaramente risulti la volontà di effettuarla.
1270. La novazione che si fa col 
[p.  340   modifica ] sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.
1271. La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.
1272. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro di lui, se il delegato diviene non solvente, purchè l’atto non contenga una riserva espressa, o il delegato non fosse di già in istato di non solvenza o di fallimento al momento della delegazione.
1273. La semplice indicazione fatta dal debitore di una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.
Non la produce neppure la semplice indicazione fatta dal creditore d’una persona che debba per lui ricevere.
1274. I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, se il creditore non ne ha fatta espressiva riserva.
1275. Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore.
1276. Se la novazione si effettua 
[p.  341   modifica ] tra il creditore ed uno dei debitori in solido, i privilegi e le ipoteche pel credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.
1277. Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori in solido, i condebitori restano liberati.
La novazione effettuata relativamente al debitore principale libera i fideiussori.
Nondimeno se il credit re esige nel primo caso l’adesione dei condebitori, o nel secondo quella dei fideiussori, e i medesimi ricusano di aderire alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.
1278. Il debitore che accettò la delegazione, non può opporre al secondo creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salva però la sua azione contro di questo.
Tuttavia trattandosi di eccezioni dipendenti dalla qualità della persona, il debitore può opporle, se tale qualità sussisteva ancora al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione.
SEZIONE III.
Della rimessione del debito.
1279. La volontaria restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta dal creditore al debitore, 
[p.  342   modifica ] costituisce la prova della liberazione tanto in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori in solido.
1280. La restituzione del pegno non basta per far presumere la rimessione del debito.
1281. Il creditore il quale, dichiarando di rimettere il debito a vantaggio di uno dei condebitori in solido, non vuole liberare tutti gli altri, deve espressamente riservarsi i suoi diritti contro di essi. Ma in tal casonon può ripetere il credito, se non colla detrazione della parte di colui al quale ha fatto la rimessione.
1282. La rimessione o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fideiussori; quella accordata al fideiussore non libera il debitore principale.
1283. La liberazione accordata dal creditore ad uno de’ suoi fideiussori senza il consenso degli altri, profitta ai medesimi per la parte di quello che fu liberato.
1284. In ogni caso ciò che il creditore ha ricevuto da un fideiussore per liberarlo dalla cauzione deve imputarsi al debito e portarsi a scarico del debitore principale e degli altri fideiussori. 
[p.  343   modifica ]
SEZIONE IV.
Della compensazione.
1285. Quando due sono debitori l’uno verso l’altro, ha luogo tra essi una compensazione che estingue i due debiti nel modo e nei casi seguenti.
1286. La compensazione si fa di diritto in virtù della legge, ed anche senza saputa dei debitori, al momento stesso della contemporanea esistenza dei due debiti che reciprocamente si estinguono per le quantità corrispondenti.
1287. Non ha luogo la compensazione, se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di denaro o una determinata quantità di cose della stessa specie, le quali possono nei pagamenti tener luogo le une delle altre, e che sono egualmente liquide ed esigibili.
Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.
1288. Le dilazioni, che si fossero concesse gratuitamente dal creditore, non sono di ostacolo alla compensazione.
1289. La compensazione ha luogo, qualunque sieno le cause dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i seguenti casi:
1. o Quando si tratta della domanda per 
[p.  344   modifica ] la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;
2. o Quando si tratta della domanda per la restituzione del deposito o del comodato;
3. o Quando si tratta di un debito il cui titolo deriva da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro;
4. o Quando il debitore ha preventivamente rinunziato alla compensazione.
1290. Il fideiussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale; ma il debitore principale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al fideiussore.
Il debitore in solido non può invocare la compensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo condebitore, se non sino alla concorrenza della parte dello stesso condebitore.
1291. Il debitore che senza condizione o riserva ha consentito alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell’accettazione.
La cessione però non accettata dal debitore, ma che gli fu notificata, non impedisce la compensazione, fuorchè dei crediti posteriori alla notificazione.
1292. Quando i due debiti non sieno 
[p.  345   modifica ] pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se non computate le spese di trasporto al luogo del pagamento.
1293. Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le stesse regole che sono stabilite per l’imputazione nell’ articolo 1258 .
1294. La compensazione non ha luogo in pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro fatto presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.
1295. Quegli che ha pagato un debito, il quale di diritto era estinto in forza della compensazione, e poi propone il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, valersi dei privilegi, delle ipoteche o cauzioni annesse al suo credito, semprechè non abbia avuto un giusto motivo d’ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.
SEZIONE V.
Della confusione.
1296. Quando le qualità di credi tore e di debitore si riuniscono nella stessa 
[p.  346   modifica ] persona, avviene una confusione di diritto che estingue il debito e il credito.
1297. La confusione che si opera per la riunione delle qualità di creditore e di debitore principale nella stessa persona, profitta ai fideiussori.
La riunione della persona del fideiussore della qualità di creditore e di debitore principale non produce l’estinzione dell’obbligazione principale.
La confusione nella persona di uno dei debitori in solido non profitta ai suoi condebitori, se non per la porzione di cui era debitore.
SEZIONE VI.
Della perdita della cosa dovuta.
1298. Quando una determinata cosa che formava l’oggetto dell’obbligazione perisce, od è posta fuori di commercio, o si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l’esistenza, l’obbligazione si estingue se la cosa è perita o posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore, e prima che questi fosse in mora.
Ancorchè il debitore sia in mora e non abbia assunto a suo carico il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l’obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore ove gli fosse stata consegnata.
Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega. 
[p.  347   modifica ]
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui che l’ha sottratta, dal restituirne il valore.
1299. Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore, i diritti e le azioni che gli spettavano riguardo alla medesima, passano al suo creditore.
SEZIONE VII.
Delle azioni di nullità o di rescissione.
1300. Le azioni di nullità o di rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi, nei quali non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare.
Questo tempo non comincia a decorrere nel caso di violenza, se non dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore о di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; riguardo agli atti degli interdetti e degli inabilitati, dal giorno in cui è tolta l’interdizione o l’inabilitazione; riguardo agli atti dei minori, dal giorno della loro maggiore età; e riguardo agli atti delle donne maritate, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.
1301. Le dette azioni si trasmettono agli eredi; ma essi non possono esercitarle, se non entro quel tempo che 
[p.  348   modifica ] rimaneva ai loro autori, salve però le disposizioni relative all’interruzione o sospensione del corso delle prescrizioni.
1302. L’eccezione di nullità o di rescissione può essere opposta da chi è convenuto per l’esecuzione del contratto in tutti i casi, nei quali avrebbe potuto egli stesso agire per nullita o rescissione.
Quest’eccezione non è soggetta alla prescrizione stabilita nell’ articolo 1300 .
1303. Nelle obbligazioni dei minori l’azione di nullità è ammessa:
1. o Allorchè il minore non emancipato ha fatto da sè un atto senza l’intervento del suo legittimo rappresentante;
2. o Allorchè il minore emancipato ha fatto da sè un atto, pel quale la legge richiede l’assistenza del curatore;
3. o Allorchè non sono osservate le formalità stabilite per alcuni atti con disposizioni speciali di legge.
1304. Gli atti compiuti nel modo voluto dalla legge nell’interesse di un minore, di un interdetto o di un inabilitato hanno la forza che avrebbero, se fossero fatti da un maggiore di età pienamente capace.
1305. L’obbligazione non si può impugnare da quel minore, che con raggiri o mezzi dolosi ha occultato di essere tale.
Ma a costituire in dolo il minore non basta la dichiarazione da lui fatta di essere maggiore. 
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1306. Il minore è pareggiato al maggiore di età per le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto.
1307. Nessuno può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato a un minore, a un interdetto o inabilitato o a una donna maritata in forza di un’obbligazione che rimanga annullata, ove non provi che quanto fu pagato venne rivolto a vantaggio dei medesimi.
1308. L’azione di rescissione per causa di lesione non si può proporre, ancorchè si tratti di minori, se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse nella legge.
La detta azione, nei casi in cui è ammessa, non produce effetto a danno
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