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Codice civile (1865)/Libro II/Titolo II
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< Codice civile (1865) | Libro II
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Codice civile -  Libro II - Titolo II Regno d'Italia 1865 Codice Civile del Regno d'Italia, 1865.djvu
Regno d'Italia - Codice civile
Libro II - Titolo II
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TITOLO II.
DELLA PROPRIETА.
CAPO I.
Disposizioni generali.
436. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.
437. Le produzioni dell’ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi speciali.
438. Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità.
Le norme relative alla spropriazione per causa di pubblica utilità sono determinate da leggi speciali.
 
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439. Il proprietario della cosa ha diritto di rivendicarla da qualsiasi possessore o detentore, salve le eccezioni stabilite dalle leggi.
Se il possessore o detentore, dopo che gli fu intimata la domanda giudiziale, avrà cessato per fatto proprio di possedere la cosa, è tenuto a ricuperarla per l’attore a proprie spese, e, non potendo, a risarcirgliene il valore, senza che l’attore sia pregiudicato nel diritto di proporre invece la sua azione contro il nuovo possessore o detentore.
440. Chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie.
441. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire a spese comuni i termini tra le loro proprietà contigue.
442. Ciascuno può chiudere il suo fondo, salvi i diritti di servitù spettanti a terzi.
443. La proprietà di una cosa, sia mobile, sia immobile attribuisce diritto su quanto essa produce, o vi si unisce naturalmente o coll’arte; questo diritto si chiama diritto d’accessione. 
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CAPO II.
Del diritto d’accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.
444. I frutti naturali e i frutti civili appartengono per diritto d’accessione al proprietario della cosa che li produce.
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o non vi concorra l’industria dell’uomo, come le biade, il fieno, la legna, i parti degli animali e i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Sono frutti civili quelli che si ottengono per occasione dalla cosa, come gli interessi dei capitali, i proventi delle enfiteusi, dei censi, dei vitalizi ed ogni altra rendita.
I fitti e le pigioni dei fondi appartengono alla classe dei frutti civili.
445. Chi raccoglie i frutti della cosa ha l’obbligo di rimborsare i terzi delle spese della coltura, delle sementi e delle opere da loro fatte.
CAPO III.
Del diritto d’accessione sopra ciò che s’incorpora e si unisce alla cosa.
446. Tutto ciò che s’incorpora e si unisce alla cosa appartiene al proprieta
[p.  132   modifica ] rio di essa secondo le regole stabilite in appresso.
SEZIONE I.
Del diritto d’accessione relativamente alle cose immobili.
447. Il proprietario può fare sopra il suo suolo qualsiasi costruzione e piantagione, salve le eccezioni stabilite nel capo Delle servitù prediali .
Parimente disotto al suolo può fare qualsiasi costruzione e scavamento, e trarne tutti i prodotti possibili, salve le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle miniere e di polizia.
448. Qualsiasi costruzione, piantagione od opera sopra o disotto il suolo si presume fatta dal proprietario a sue spese e appartenergli, finchè non consti del contrario, senza pregiudizio però dei diritti legittimamente acquistati dai terzi.
449. Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni, od opere con materiali altrui, deve pagarne il valore. Sarà anche tenuto in caso di malafede o di colpa grave al risarcimento dei danni; ma il proprietario de’ materiali non ha diritto di levarli, salvo che lo possa senza distruggere l’opera costrutta o far perire la piantagione.
450. Allorchè le piantagioni, costru
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Se il proprietario del fondo domanda che sieno tolte le piantagioni e costruzioni, ciò verrà eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore; questi potrà inoltre essere condannato al risarcimento dei danni che il proprietario del fondo avesse sofferto.
Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, deve pagare a sua scelta il valore de’ materiali e il prezzo della mano d’opera, oppure l’aumento di valore recato al fondo.
Il proprietario però non può chiedere che siano tolte le piantagioni, costruzioni od opere fatte da un terzo, che abbia sofferto evizione e per la sua buona fede sia andato esente dalla restituzione dei frutti, ma deve pagarle in uno dei modi accennati.
451. Se le piantagioni, fabbriche od altre opere sieno state fatte da un terzo con materia altrui, il padrone della materia non ha diritto di rivendicarla, ma può esigere indennità dal terzo che ne ha fatto uso, ed anche dal proprietario del suolo, ma soltanto sul prezzo che da questo fosse ancora dovuto.
452. Se nella costruzione di un edifizio si occupasse in buona fede una por
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453. Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente ed impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, chiamansi alluvioni.
L’alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva di un fiume o torrente, siano questi atti o non alla navigazione od al trasporto, coll’obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero secondo i regolamenti.
454. Il terreno abbandonato dall’acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull’altra, appartiene al proprietario della riva scoperta senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Questo diritto non ha luogo pei terreni abbandonati dal mare.
455. Non vi ha diritto di alluvione riguardo ai laghi ed agli stagni, il proprietario dei quali conserva sempre il terreno che l’acqua copre quand’essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno, ancorchè il volume dell’acqua venisse a scemare. 
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Parimente il proprietario del lago e dello stagno non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di straordinaria escrescenza.
456. Se un fiume o torrente per istantanea forza stacca una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso, e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietàdentro l’anno. Scorso questo termine, la domanda non è più ammissibile, salvo che il proprietario del fondo, a cui si unì la parte staccata, non ne abbia ancora preso possesso.
457. Le isole, isolette, ed unioni di terra che si formano nei letti dei fiumi o torrenti navigabili od atti al trasporto; appartengono allo Stato, se non vi ètitolo o prescrizione in contrario.
458. Le isole ed unioni di terra che si formano nei fiumi e torrenti non navigabili nè atti al trasporto appartengono ai proprietari che fronteggiano quel lato della linea mediana del fiume o torrente dal quale si trovano. Se le isole ed unioni di terra si estendono ad ambidue i lati della linea mediana, questa segnerà il confine della proprietà dei rivieraschi delle due sponde.
La porzione dell’isola od unione di terra spettante ai proprietari della stessa sponda è determinata dalle perpendicolari che, 
[p.  136   modifica ] partendo dalla linea mediana del fiume o torrente, cadono sui punti estremi delle fronti dei loro fondi.
459. Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano al caso in cui l’isola si formi con terreno staccato per forza istantanea dalla riva e trasportato nel fiume o torrente.
Il proprietario del fondo dal quale fu staccato il terreno ne conserva la proprietà; ma trattandosi di un fiume navigabile od atto al trasporto, lo Stato ha diritto di farsi cedere la proprietà, mediante pagamento di un’indennità proporzionata.
460. Se un fiume o torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda, facendone un’isola, il fondo del proprietario confinante, questi conserva la proprietà del fondo, salvo ciò che è stabilito dall’ articolo precedente .
461. Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, questo spetta ai proprietari confinanti alle due rive. Essi, se lo dividono sino al mezzo del letto medesimo, secondo l’estensione della fronte del fondo di ciascuno.
462. I colombi, conigli e pesci che passano ad un’altra colombaia, conigliera o peschiera, si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi sieno stati attirati con arte o frode. 
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SEZIONE II.
Del diritto d’accessione relativamente alle cose mobili.
463. Il diritto d’accessione, quando ha per oggetto cose mobili appartenenti a diversi proprietari, è regolato dai principii dell’equità naturale.
Le seguenti disposizioni serviranno di norma al giudice per decidere nei casi non preveduti secondo le particolari circostanze.
464. Quando due cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite in guisa da formare un solo tutto, ma sono ambedue separabili senza notabile deterioramento, ciascuno di essi ritiene la proprietà della cosa sua, e ha diritto di ottenerne la separazione. Ove poi le due cose non possano separarsi senza notabile deterioramento d’una di esse, il tutto appartiene al proprietario della cosa che ne forma la parte principale, coll’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi fu unita.
465. È riputata parte principale quella a cui l’altra non fu unita che per uso, ornamento o compimento.
466. Ma se la cosa unita è molto più preziosa della principale, ed è stata adoperata senza assentimento del proprie
[p.  138   modifica ] tario, questi ha la scelta o di appropriarsi il tutto, pagando al proprietario della cosa principale il valore di essa, ovvero di chiedere la separazione della cosa unita, ancorchè potesse seguirne deterioramento dell’altra.
467. Se di due cose unite per formare un solo tutto, l’una non può essere riputata come accessoria dall’altra, si reputa principale quella che è più notabile per valore, ovvero per volume nel caso di valori approssimativamente eguali.
468. Se un artefice o altra persona abbia adoperata una materia, che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, possa o non possa questa materia riprendere la sua prima forma, il proprietario di essa ha diritto alla proprietà della cosa che se n’è formata, rimborsando l’artefice o l’altra persona del prezzo della mano d’opera.
469. Quando alcuno abbia adoperata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l’una nè l’altra delle due materie sia intieramente trasformata, ma in modo che l’una non possa separarsi dall’altra senza guasto, la cosa rimane comune ai due proprietari, riguardo all’uno in ragione della materia che gli apparteneva, e riguardo all’altro in ragione della materia che gli apparteneva e del valore della mano d’opera. 
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470. Quando però la mano d’opera fosse tanto pregevole da sorpassare di molto il valore della materia adoperata, la mano d’opera è considerata come principale, e l’artefice ha diritto di ritenere la cosa lavorata, pagando al proprietario il prezzo della materia.
471. Quando una cosa è stata formata con la mescolanza di differenti materie spettanti a diversi proprietari, se le materie possono essere separate senza danno, quegli che non ha assentito alla mescolanza, ha diritto di ottenerne la separazione.
Se le materie non possono più separarsi o la separazione non può aver luogo senza danno, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle materie spettanti a ciascuno.
472. Se però la materia appartenente ad uno dei proprietari, potesse essere riputata come principale o fosse di molto superiore all’altra in valore, e non potessero le due materie separarsi, o la separazione cagionasse deterioramento, il proprietario della materia prevalente ha diritto alla proprietà della cosa prodotta dalla mescolanza, pagando all’altro il valore della sua materia.
473. Quando la cosa rimane comune fra i proprietari delle materie con le quali è stata formata, ciascuno di essi può domandarne la vendita all’incanto a vantaggio e a spese comuni. 
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474. In tutti i casi, ne’ quali il proprietario della materia adoperata senza il suo assentimento può reclamare la proprietà della cosa, egli ha la scelta di farsi restituire altrettanta materia della stessa qualità o il valore della medesima.
475. Coloro che hanno adoperate materie spettanti ad altri e senza l’assentimento dei proprietari, possono pure essere condannati al risarcimento dei danni, salvo l’esercizio dell’azione penale, quando sia il caso. 
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