LEGALDIGMLEGALDIGM
    ← Italia
    Beta

    Codice civile (1865)/Libro I/Titolo VI

    Beta. Legal information, not legal advice. LEGALDIGM is not a law firm. Check the official source for the current text.

    Scarica Da Wikisource. < Codice civile (1865) | Libro I Questo testo è completo, ma ancora da rileggere . <dc:title> Codice civile </dc:title> <dc:creator opt:role="aut">Regno d'Italia</dc:creator> <dc:date>1865</dc:date> <dc:subject>diritto</dc:subject> <dc:rights> CC BY-SA 3.0 </dc:rights> <dc:rights> GFDL </dc:rights> <dc:relation>Indice:Codice Civile del Regno d'Italia, 1865.djvu</dc:relation> <dc:identifier>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Codice_civile_(1865)/Libro_I/Titolo_VI&oldid=-</dc:identifier> <dc:revisiondatestamp>20260424190726</dc:revisiondatestamp> //it.wikisource.org/w/index.php?title=Codice_civile_(1865)/Libro_I/Titolo_VI&oldid=- 20260424190726 Codice civile Regno d'Italia 1865 Codice Civile del Regno d'Italia, 1865.djvu Regno d'Italia - Codice civile Libro I - Titolo VI Informazioni sulla fonte del testo &#x25c4; Libro I - Titolo V Libro I - Titolo VII &#x25ba; [p.&#160; 52 &#160; modifica ] TITOLO VI. DELLA FILIAZIONE. CAPO I. Della filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio . 159. Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio. 160. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio nè dopo trecento dallo scioglimento o annullamento di esso. 161. Se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio, il marito e dopo la sua morte gli eredi di lui non potranno disconoscerne la paternità nei casi seguenti: 1. o Quando il marito fosse consapevole della gravidanza prima del matrimonio; 2. o Quando consti dall’atto di nascita, che il marito assistette a quell’atto o personalmente, o per mezzo di altra persona&#32; [p.&#160; 53 &#160; modifica ] da lui specialmente autorizzata per atto autentico; 3. o Quando il parto fosse dichiarato non vitale. 162. Il marito può ricusare di ri-conoscere il figlio concepito durante il matrimonio col provare, che nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era nella fisica impossibilità di coabitare colla moglie per causa di allontanamento o per effetto d’altro accidente. 163. Il marito può anche ricusare di riconoscere il figlio concepitó durante il matrimonio, se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita viveva legalmente separato dalla moglie. Tale diritto non gli spetta, quando vi sia stata riunione anche soltanto temporanea fra i coniugi. 164. Il marito non può ricusare di riconoscere il figlio, allegando la sua impotenza, salvo che si tratti di impotenza manifesta. 165. Il marito non può neppure ricusare di riconoscere il figlio per causa di adulterio, fuorchè quando gliene sia stata celata la nascita: nel qual caso egli è ammesso a provare con ogni genere di prova, anche nel giudizio stesso in cui propone il suo richiamo, così i fatti del [p.&#160; 54 &#160; modifica ] l’adulterio e del celamento, come tutti gli altri tendenti ad escludere la paternità. La sola confessione della madre non basta ad escludere la paternità del marito. 166. In tutti i casi nei quali il marito è autorizzato a far richiamo, deve proporre giudizialmente la sua domanda nei seguenti termini: Entro due mesi quando si trovi nel luogo in cui è nato il figlio; Entro tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio, od in cui è stabilito il domicilio coniugale, se era assente; Entro tre mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuto celata la nascita. 167. Se il marito muore senza aver promossa l’azione ma prima che sia decorso il termine utile, gli eredi avranno duemesi per impugnare lalegittimità del figlio, computabili dal tempo in cui egli sarà entrato nel possesso dei beni del defunto, o dal tempo in cui gli eredi fossero turbati dal figlio in tale possesso. 168. L’azione diretta ad impugnare la paternità sarà proposta contro il figlio se è maggiore d’età, e, se è minore od interdetto, in contraddittorio di un curatore deputato dal tribunale davantial quale il giudizio è promosso. Nel giudizio sarà pure in tutti i casi chiamata la madre.&#32; [p.&#160; 55 &#160; modifica ] 169. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento o l’annullamento del matrimonio può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse. CAPO II. Delle prove della filiazione legittima. 170. La filiazione legittima si prova coll’atto di nascita iscritto sui registri dello stato civile. 171. In mancanza di questo titolo basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo. 172. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra un individuo e la famiglia a cui egli pretende di appartenere. I principali fra questi fatti sono: Che l’individuo abbia sempre portato il cognome del padre che egli pretende di avere; Che il padre lo abbia trattato come suo figlio, ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione ed al collocamento di lui; Che sia stato costantemente riconosciuto come tale nella società; Che sia stato riconosciuto in tale qualità dalla famiglia. 173. Nessuno può reclamare uno&#32; [p.&#160; 56 &#160; modifica ] stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio legittimo ed il possesso conforme al medesimo. Parimente non si potrà muovere controversia sopra lo stato legittimo di colui, il quale ha un possesso conforme all’atto della sua nascita. 174. Quando mancano l’atto di nascita ed il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori incerti, ovvero si tratta di supposizione o sostituzione di parto, ancorchè in questi due ultimi casi vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, la prova di filiazione può darsi col mezzo di testimoni. Questa prova non può essere ammessa che alloraquando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi si trovino abbastanza gravi per determinarne l’ammissione. 175. Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita. 176. La prova contraria può darsi con tutti i mezzi propri a dimostrare che il reclamante non sia figlio della donna che egli pretende di avere per madre,&#32; [p.&#160; 57 &#160; modifica ] oppure che non sia figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità. 177. L’azione per reclamare lo stato legittimo è imprescrittibile riguardo al figlio. 178. La detta azione non può essere promossa dagli eredi o discendenti del figlio, il quale non abbia reclamato, se non nel caso in cui fosse morto in età minore o nei cinque anni dopo la sua maggiore età. Quando l’azione fu promossa dal figlio, può essere proseguita dagli eredi o discendenti, se non vi fu recesso nè perenzione d’istanza. САРО III. Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio e della legittimazione. SEZIONE I. Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio. 179. Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente, quanto separatamente. 180. Non possono però essere riconosciuti:&#32; [p.&#160; 58 &#160; modifica ] 1. o I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona; 2. o I figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o di affinità in linea retta in infinito, o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado. 181. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà nell’atto di nascita, o con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita. 182. Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori, da cui fu fatto e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto verso l’altro genitore. 183. Il figlio naturale di uno dei coniugi, nato prima del matrimonio e riconosciuto durante il medesimo, non può essere introdotto nella casa coniugale, se non col consenso dell’altro coniuge, salvochè questi avesse già prestato il suo consenso al riconoscimento. 184. Il genitore che riconobbe il figlio naturale, ne ha la tutela legale durante la minore età. Se il riconoscimento fu fatto da ambidue i genitori, la tutela compete di preferenza al padre. Sono applicabili a questa tutela le dis [p.&#160; 59 &#160; modifica ] posizioni degli articoli 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 e 233 . 185. Il figlio naturale assume il nome di famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre, se è stato riconosciuto da ambidue i genitori. 186. Il genitore è tenuto a mantenere, educare, istruire ed avviare ad una professione o ad un’arte il figlio naturale riconosciuto, ed a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti in condizione di somministrarglieli. Eguale obbligazione ha il genitore verso i discendenti legittimi del figlio naturale premorto, quando la loro madre o gli ascendenti materni non siano in grado di provvedervi. 187. Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore, quando questi non abbia ascendenti o discendenti legittimi o coniuge che siano in grado di somministrarglieli. 188. Il riconoscimento può essere impugnato dal figlio e da chiunque vi abbia interesse. 189. Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorchè nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento. 190. Le indagini sulla maternità sono ammesse.&#32; [p.&#160; 60 &#160; modifica ] Il figlio che reclama la madre deve provare d’essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito. Non è però ammessa la prova per testimoni, se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l’ammissione. 191. La domanda per dichiarazione di paternità o di maternità può essere contraddetta da chiunque vi abbia interesse. 192. La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento. 193. Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare indagini nè sulla paternità nè sulla maternità. Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti: 1. o Se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale; 2. o Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo; 3. o Se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori. &#32; [p.&#160; 61 &#160; modifica ] SEZIONE II. Della legittimazione dei figli naturali. 194. La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa si opera per susseguente matrimonio contratto fra i genitori del figlio naturale, o per decreto reale. 195. Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio, nè per decreto reale, i figli che non possono essere legalmente riconosciuti. 196. Può anche aver luogo la legittimazione de’ figli premorti in favore dei loro discendenti. 197. I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio se sono stati riconosciuti da ambidue i genitori nell’atto del matrimonio od anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al matrimonio. 198. La legittimazione può essere accordata con decreto reale, quando concorrano le seguenti condizioni: 1. o Che sia domandata dai genitori stessi, o da uno di essi; 2. o Che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimi [p.&#160; 62 &#160; modifica ] mati per susseguente matrimonio, nè discendenti da essi; 3. o Che il medesimo genitore si trovi nella impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio; 4. o Che, ove il richiedente sia vincolato a matrimonio, consti del consenso dell’altro coniuge. 199. Qualora uno dei genitori abbia espressa in un testamento od in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi potranno dopo la morte di lui domandare la legittimazione, semprechè al tempo della morte concorressero le condizioni stabilite dai numeri 2. o e 3. o dell’ articolo precedente . In questo caso la domanda sarà comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado. 200. La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, sarà presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la sua residenza. La corte, sentito il pubblico ministero, dichiarerà in camera di consiglio se concorrono le condizioni stabilite dai due precedenti articoli, e conseguentemente potersi, o non potersi fare luogo alla domandata legittimazione . Se la deliberazione dalla corte di appello è affermativa, il pubblico ministero la trasmetterà coi relativi documenti, e colle&#32; [p.&#160; 63 &#160; modifica ] informazioni assunte di uffizio al ministro di grazia e giustizia il quale, sentito il parere del consiglio di stato sulla convenienza della legittimazione, ne farà relazione al re. Se il re accorda la legittimazione, il decreto reale sarà indirizzato alla corte che avrà dato il parere, sarà trascritto in apposito registro, e sarà per cura delle parti interessate annotato in margine all’atto di nascita del figlio. 201. La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell’ottenuto decreto e riguardo al genitore che l’ha domandata.&#32; Estratto da " https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Codice_civile_(1865)/Libro_I/Titolo_VI&oldid=3678783 " Categorie : Testi con errata corrige Testi SAL 75% Categorie nascoste: Sottopagine con Intestazione Pagine ns0 con versione cartacea a fronte Sottopagine con versione cartacea a fronte Pagine con IncludiIntestazione

    Related guides, FAQ and contract templates